Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede, al fine di realizzare una completa e definitiva semplificazione del sistema di gestione delle pratiche automobilistiche, l'unificazione dei procedimenti amministrativi di immatricolazione e di reimmatricolazione dei veicoli, di competenza del Ministero dei trasporti, e di prima iscrizione e di trascrizione del trasferimento della proprietà degli stessi, di competenza del pubblico registro automobilistico (PRA), in un unico procedimento gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
      A conclusione del procedimento di registrazione dei veicoli, gli uffici provinciali dell'ACI - anche attraverso gli studi di consulenza automobilistica collegati con il sistema informativo dell'ACI ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista (STA) - rilasciano all'utente un solo documento, la carta del veicolo, sostitutiva della carta di circolazione e del certificato di proprietà attualmente previsti.
      Il nuovo sistema proposto consente l'ulteriore evoluzione dell'attuale assetto, basato ancora, nonostante la notevole semplificazione delle procedure realizzata con

 

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l'entrata a regime dello STA, sull'esistenza di due banche dati, quella del PRA (gestita dall'ACI) e quella dell'archivio nazionale dei veicoli (gestita dal Ministero dei trasporti), con conseguenti inutili duplicazioni e sovrapposizioni di informazioni relative ai veicoli.
      Attualmente, infatti, pur essendo garantita attraverso lo STA la contestualità delle operazioni di registrazione della proprietà (di competenza del PRA) e di immatricolazione dei veicoli (di competenza del Ministero dei trasporti), la gestione separata, benché parallela, dei relativi procedimenti rende ancora necessari:

          a) una duplice istanza da parte dei cittadini, una per la registrazione della proprietà e una per l'immatricolazione;

          b) una duplice acquisizione di dati, in larga parte sovrapponibili, da parte di due distinte banche dati;

          c) un duplice provvedimento autorizzatorio da parte delle amministrazioni interessate (ACI e Ministero dei trasporti) per la parte di rispettiva competenza;

          d) due distinti documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, da rilasciare all'utenza.

      La riconduzione a un unico referente - individuato nell'ACI, in quanto ente pubblico non economico strumentale dello Stato nel settore automobilistico - della gestione di tutte le pratiche amministrative connesse alla circolazione dei veicoli consente di superare definitivamente ogni residua frammentazione delle procedure e di realizzare un sistema assolutamente all'avanguardia.
      In particolare, il nuovo sistema delineato:

          a) assicura la semplificazione completa delle procedure e degli adempimenti, con un'unica istanza per ottenere il rilascio di un unico documento;

          b) consente il pagamento contestuale allo STA di tutte le imposte e i diritti dovuti, come già oggi avviene per tutte le operazioni di competenza dell'ACI;

          c) concentra presso una sola struttura e un unico sistema informativo operativo, quello dell'ACI, la gestione di tutti gli adempimenti e le procedure;

          d) consolida il sistema capillare e decentrato di accesso al servizio già realizzato con lo STA, valorizzando il ruolo fattivo e concreto degli studi di consulenza automobilistica;

          e) non comporta investimenti aggiuntivi relativamente al sistema informativo, all'organizzazione e al personale dell'ACI, già oggi in grado di espletare tutti i compiti connessi alla registrazione dei veicoli;

          f) non comporta costi aggiuntivi né per i cittadini né per lo Stato e, anzi, determina un risparmio significativo e stabile per l'erario, a causa delle minori spese collegate alla gestione del sistema informativo del Ministero dei trasporti;

          g) prevede che con il regolamento di attuazione della legge sia introdotta una carta del veicolo elettronica, quale strumento «multiservizi» capace di supportare un set di servizi a valore aggiunto di diverso livello, che si affiancano ai dati identificativi del veicolo e del relativo proprietario;

          h) consente di affrancare il Ministero dei trasporti da compiti meramente operativi, valorizzando il ruolo di struttura di indirizzo e di pianificazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e potenziando le funzioni tecniche tipiche dello stesso.

      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
      L'articolo 1 prevede l'unificazione dei procedimenti di immatricolazione e di registrazione della proprietà dei veicoli, affidandone la relativa gestione all'ACI.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di un nuovo documento abilitante alla circolazione del veicolo, denominato «carta del veicolo», attestante sia i dati tecnico-costruttivi che quelli giuridico-patrimoniali dei veicoli. Si prevede, inoltre, che tale

 

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documento possa essere rilasciato in formato elettronico, secondo la disciplina di dettaglio definita con il successivo regolamento di attuazione della legge.
      L'articolo 3 prevede che il PRA sia strutturato in modo da consentire l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni e il collegamento in via telematica con gli studi di consulenza automobilistica abilitati ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
      L'articolo 4 rinvia l'attuazione della legge a un regolamento ministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, e stabilisce l'abrogazione delle disposizioni di legge e di regolamento in contrasto o incompatibili con la legge stessa.
 

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